Come viene eletto il Presidente della Repubblica, quali sono le regole, chi lo elegge e quale procedura viene adottata. Sono molti gli interrogativi degli Italiani meno avvezzi alla Legge. In questo articolo tutto quello che c’è da sapere sull’Elezione del Presidente della Repubblica Italiana.
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato Italiano e rappresenta l’unità nazionale, ce lo ricorda la nostra Costituzione Repubblicana all’art. 87.
Come si elegge il Presidente della Repubblica, chi lo nomina, quali sono le funzioni, durata in carica e requisiti. Facciamo chiarezza.
Chi è il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è un Organo Costituzionale, cioè previsto e tutelato dalla Costituzione. Monocratico, a differenza del Parlamento ad esempio che è invece un Organo Collegiale. E’ inoltre super partes, poichè non ha colore politico, egli non appartiene ad alcuno schieramento, per meglio dire non ha funzioni di indirizzo politico. Egli svolge un ruolo di neutralità in quanto non appartiene a nessuna dei tre poteri del nostro Stato (Legislativo, Esecutivo, Giudiziario).
Il Presidente ha l’importante compito di rappresentare la Nazione e controllare il corretto funzionamento degli organi.
Elezione Presidente della Repubblica 2022
Sono iniziate ieri le operazioni di voto necessarie per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica che sarà il successore di Sergio Mattarella.
In queste ore circola il toto – Presidente, una sfilza di nomi indicati dai diversi schieramenti politici senza che questi, almeno per il momento, abbiano raggiunto un punto in comune. Ebbene, compiere una previsione non è sempre semplice, questo perchè la nostra Costituzione prevede dei requisiti molto ampi.
Vediamoli insieme
Il Presidente della Repubblica nella Costituzione
La nostra Carta dei Diritti Fondamentali dedica al Presidente della Repubblica un intero Titolo, il secondo, che contiene gli articoli che vanno dall’83 al 91.
I requisiti per l’elezione del Presidente della Repubblica sono enucleati nell’art. 84 della Costituzione:
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 84 Cost.
Dalla lettura della Costituzione è agibile notare di quanto siano ampi i requisiti per l’elezione del Capo dello Stato. Egli può essere un qualsiasi cittadino, quindi anche una persona che non ha mai svolto attività politica.
In sintesi i requisiti per essere eletto Capo dello Stato sono solo tre:
- Cittadinanza Italiana
- Compimento dei 50 anni d’età
- Godere di tutti i diritti civili e politici
Chi elegge il Capo dello Stato
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da tre consiglieri per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale, ad eccezione della Valle D’Aosta per la quale è previsto un solo delegato. Tutto questo è finalizzato ad assicurare la rappresentanza delle minoranze. (come eccezione si segnala solo la Valle d’Aosta che ha un solo delegato).
L’art. 83 della Costituzione regola l’elezione del Presidente
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’ elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 83 Cost.
Quanti sono i Parlamentari che eleggono il Presidente della Repubblica
Eleggono il Presidente:
- I componenti della camera dei Deputati (630 Deputati)
- I componenti del Senato (361 Senatori + i senatori a vita: Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia, e Liliana Segre)
- I Delegati delle Regioni (58 Consiglieri)
Chi convoca l’elezione del Presidente
L’ elezione del Capo dello Stato si svolge all’interno della Camera dei Deputati. L’iniziativa spetta al Presidente della Camera dei Deputati.
Il Presidente della Camera deve convocare la seduta comune del Parlamento 30 giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso.
In caso di eventi imprevisti ed improvvisi che coinvolgono il Presidente in carica quali: impedimento permanente, morte, dimissioni, decadenza per il venire meno di un requisito di eleggibilità o per destituzione pronunciata dalla Corte costituzionale, al termine di un processo giurisdizionale che ha portato alla condanna del Presidente per alto tradimento o attentato alla Costituzione.
In questi casi il Presidente della Camera deve convocare le camere nel termine di 15 giorni.
Scrutinio segreto e Quorum
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 83 Cost., ultimo comma
Per consuetudine voteranno prima tutti i senatori, poi i deputati e quindi i delegati regionali.
Lo spoglio dei voti viene fatto dal Presidente della Camera, che ha il compito di leggere i nomi dei candidati uno ad uno ad alta voce. La funzione di scrutatori è effettuata dai funzionari della Camera e dai componenti dell’Ufficio di Presidenza di Montecitorio. Ciò significa che saranno loro a tenere i conti.
Quanto dura il mandato Presidenziale
Il mandato Presidenziale dura sette anni che decorrono dalla data del giuramento. Il Presidente, infatti, per assumere la carica e diventare tale deve prestare giuramento innanzi al Palamento riunito in seduta comune.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Art. 91 Cost.
La durata del settennato ha la funzione di impedire che un Presidente possa essere rieletto dalle medesime Camere. Le Camere del Parlamento, infatti, hanno invece durata quinquennale. Tutto ciò a garanzia della neutralità dell’organo Presidenziale.
L’ Organo Presidenziale è rieleggibile, la Costituzione, infatti non prevede limiti alla rielezione di uno stesso Presidente. Tuttavia, in tutta la storia della nostra Repubblica solo un Presidente è stato rieletto: Giorgio Napolitano.
La formula pronunciata dal Presidente per il giuramento è la seguente:
Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione
Scadenza del mandato Presidenziale
Il mandato Presidenziale scade naturalmente dopo 7 anni, ma vi sono altri avvenimenti improvvisi che possono presentarsi durante il mandato che ne determinano la scadenza:
- Morte
- Dimissioni volontarie del Presidente
- impedimento permanente (malattia grave)
- Destituzione (Il Presidente viene Destituito se condannato dalla Corte Costituzionale per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 cost.)
- Decadenza, quando viene meno di uno dei requisiti di eleggibilità
Il Presidente della Repubblica non rieletto che termina il proprio mandato senza che si siano presentati i casi appena esposti, diventa di diritto Senatore a vita.
Supplenza
In caso di impedimento temporaneo opera l’istituto della supplenza. In questo caso le funzioni e le attribuzioni del Capo dello Stato sono esercitate dal Presidente del Senato. Detti poteri, tuttavia sono limitati alla sola ordinaria amministrazione.
Funzioni e Poteri del Capo dello Stato
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 87 Cost.
Controfirma Ministeriale
L’ articolo 89 della Costituzione prevede che ogni atto del Presidente per essere valido deve essere controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
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