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Il negozio chiuso per lockdown “Non è tenuto a pagare l’affitto”.

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Coronavirus:  il negozio chiuso per lockdown “Non è tenuto a pagare l’affitto”. Si tratta di un’importante pronuncia cautelare del Tribunale Civile di Venezia. 

Affitti commerciali ai tempi del Coronavirus: Un’importante pronuncia 

La chiusura forzata delle attività commerciali non essenziali ha provocato danni  economici ingenti per i negozianti. Molti gestori di attività commerciali, infatti, nonostante la chiusura forzata hanno dovuto ugualmente corrispondere i canoni di locazione.

La vicenda

Un noto negozio di abbigliamento del centro commerciale di Marghera ha presentato ricorso al Tribunale civile Veneto. Nel ricorso si dichiarava l’impossibilità di adempiere al pagamento dei canoni di locazione per causa ad egli non imputabile. In sintesi il negozio di abbigliamento non poteva far fronte al pagamento degli affitti a causa dell’emergenza dovuta al Coronavirus.

Il tribunale Veneto ha accolto il ricorso. Con un provvedimento di urgenza ha disposto la sospensione del pagamento dei canoni di  affitto per il trimestre febbraio – aprile per un valore di 50 mila euro.

Il provvedimento del Tribunale Veneto oltre ad avere importanti risvolti per i titolari di attività commerciali è destinato a diventare un importante precedente.

La decisione

Il Tribunale Civile di Venezia ha ordinato alla banca di non pagare quanto richiesto, con riferimento alla fideiussione stipulata a garanzia del contratto di affitto del locale commerciale. Inoltre ha ordinato alla società che gestisce il centro commerciale di non incassare i pagamenti. Vediamo in sintesi la vicenda del pagamento dell’affitto per negozio chiuso.

La motivazione

Il Tribunale di Venezia ha motivato così la propria decisione:

“L’azienda che è trovata nell’impossibilità di operare a causa del lockdown, non riuscendo ad utilizzare i locali presi in affitto per svolgere la propria attività commerciale, non è tenuta a versare i canoni di locazione per i mesi di chiusura, in quanto il blocco è dovuto a causa di forza maggiore per la quale non ha alcuna responsabilità”.

Conclusioni

In un periodo di emergenza tale in cui la giustizia risulta ferma al semaforo rosso e in cui tutti i procedimenti, anche quelli cautelari non aventi attinenza con diritti i personali risultano sospesi,  il Giudice Veneto ha ritenuto che nel caso di specie esistesse il sostanziale pregiudizio in caso di ritardo nella trattazione, per questa ragione ne ha dichiarato l’urgenza.

Allo stato il Tribunale ha deciso una sospensione nei pagamenti vista l’urgenza, il procedimento, tuttavia, non si è ancora concluso. Il giudice ha rinviato il prosieguo  in quanto ha ritenuto opportuno attendere lo sviluppo della normativa in materia poiché essa è in continua evoluzione e segue l’andamento dell’epidemia.

Sebbene non si tratti di una pronuncia definitiva essa disponendo la sospensione dei pagamenti ha comunque avuto un effetto positivo nei confronti del titolare del negozio, il quale potrà ricominciare in questa fase di quasi normalità, sia pure temporaneamente, senza avere il peso sulla testa del debito da sanare.

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